Lunedì, 23 Dicembre 2024

Autonomia differenziata, ricorso della Campania “illegittimità costituzionale"

È stato notificato ieri pomeriggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso con cui la Regione Campania, rappresentata da Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale e di giustizia costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in affiancamento all’Avvocatura regionale, chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata (legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella G.U.R.I. del 28 giugno 2024, n. 150).

A sostegno della richiesta, il ricorso si articola in quindici motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni, sia ai contenuti e agli effetti delle stesse intese e ai presupposti per l’attribuzione di forme di autonomia più ampie, connessi alla determinazione dei LEP.

Tra i principali motivi di illegittimità:

- che la legge consente una devoluzione di competenze alle Regioni così ampia ed incontrollata, anche in materie riguardanti diritti fondamentali e servizi di civiltà - come la sanità, la scuola pubblica, la previdenza integrativa, la protezione civile- da minare la stessa sovranità dello Stato e rompere l’unità nazionale e l’eguaglianza dei cittadini delle diverse aree del Paese. Si rileva che, come autorevolmente affermato dal Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Prof. Paolo Maddalena, la legge costituisce “un enorme pericolo per l’unità giuridica e economica dell’Italia” (P. MADDALENA, L’autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori, in Elementi giuridici per difendere la Costituzione Il Sole24 ORE, pag.12);

-che il ruolo del Parlamento, unico garante dell’unità nazionale e dell’interesse generale, è del tutto svilito, in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale viene affidato in esclusiva il potere di limitare l’oggetto delle intese;

- che, in contrasto con le norme costituzionali, che espressamente subordinano l’autonomia differenziata all’attuazione delle misure perequative previste per il superamento dei divari territoriali e al concreto finanziamento e attuazione dei LEP, la legge contiene mere affermazioni di principio sulla determinazione dei LEP, come confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria;

- che le modalità attuative dell’art.116, comma 3 della Costituzione adottate dalla  legge Calderoli ne tradiscono in realtà lo spirito, in quanto,  invece di consentire un decentramento di funzioni in ottica di snellimento e di efficienza, determinano un sistema iniquo, volto a realizzare non  un progetto  “di autonomia, fattispecie lecita, ma più correttamente di secessione, evento illecito, che si colloca fuori dell’ordinamento costituzionale”, come efficacemente segnalato in sede di audizione sul disegno di legge dalla prof.ssa Giovanna De Minico, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli

-  che vi è una gravissima violazione del principio di legalità, in quanto la individuazione dei LEP viene affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione;

- che si affida l’intesa ad una trattativa con il Governo, mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le ricadute dei singoli percorsi sull'insieme delle Regioni e su tutta la rete delle autonomie locali.

Author: Redazione

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